PNRR e DNSH (“Do no significant harm”)
EDITORIALE
Il Regolamento (UE) 2019/2088, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, introduce il principio del non arrecate un danno significativo (“Do no significant harm”, DNSH). In particolare, tale principio è presente all’art. 2, nella definizione dell’“investimento sostenibile” che costituisce in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o ad un obiettivo sociale, a condizione che tali investimenti “non arrechino un danno significativo” a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance.
Il principio DNSH viene ripreso dal Regolamento (UE) 2020/852, del 18 giungo 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del precedente Regolamento (UE) 2019/2088. In questo nuovo Regolamento (cosiddetto Regolamento Tassonomia) il principio DNSH è ripreso diverse volte nell’articolato e, in particolare, all’art. 17 (“Danno significativo agli obiettivi ambientali”) evidenziando che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, essa non debba arrecare un danno significativo: a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici; b) all’adattamento ai cambiamenti climatici; c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine; d) all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti: e) alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Con riferimento ai PNRR (Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza) dei Paesi dell’Unione Europea, il 12 febbraio 2021 è stato emanato uno specifico documento: Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. In essi, e nei rispettivi Allegati, vengono ripresi gli obiettivi ambientali sopra enunciati dal Regolamento Tassonomia e vengono proposti gli approcci secondo il quali deve essere applicato il principio DNSH nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF).
In questa prospettiva, il presente numero della rivista offre una serie di articoli aventi come oggetto il principio DNSH, nuovo strumento di valutazione ambientale dalle enormi potenzialità (almeno sul piano teorico), nella cornice del suo principale ambito atteso di applicazione: il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Di fatto riprende una serie di contributi prodotti all’interno di un percorso partito nel dicembre 2020 nell’ambito del C.A.T.A.P. (Coordinamento delle Associazioni Tecnico-scientifiche per l’Ambiente ed il Paesaggio) sul PNRR in corso di redazione e successivi approfondimenti svolti in seno all’Associazione Analisti Ambientali (una delle organizzazioni aderenti al Coordinamento), specifici sul tema DNSH e del ruolo della valutazione ambientale nei nuovi processi decisionali.
Il percorso si è tradotto in osservazioni ufficiali al Governo e relative audizioni, nella produzione di documenti tecnici e non tecnici, nella realizzazione di “webinar” per il confronto con altri soggetti interessati, uno di essi specificamente sul DNSH.
Vi è la consapevolezza che l’oggetto qui considerato, il DNSH, è materia in rapidissima evoluzione e che, uscendo questo numero della rivista nell’autunno 2021, gli articoli qui contenuti potrebbero richiedere aggiornamenti in tempi ravvicinati. È per questo che nella selezione proposta si sono cercati contributi che affrontassero problematiche generali della questione, che riflettessero aspetti di base che rimarranno anche con il mutamento delle realtà applicative.
Pasquale De Toro